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edith84.
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leggete qui
dal sito della nailacademy (www.nailshopping.it)
http://www.nailshopping.it/product_info.ph...products_id=642
Camera di commercio/Artigianato in materia di RICOSTRUZIONE UNGHIE www.rm.camcom.it/index.php?id_sezione=221
Per confermare la validita' dell' attestato in tutto il territorio Nazionale:
-legge regionale n°23 (del 25/02/1992) REGIONE LAZIO art 15-16-17
-legge nazionale n° 845 (del 21/12/1978) art. 14 relativa alla formazione.
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 25-02-1992
REGIONE LAZIO
Ordinamento della formazione professionale
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7 del 10 marzo 1992
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;
ARTICOLO 15
Attestati di idoneità e certificati di frequenza
1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una
qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti, ritenuti
idonei, a seguito di una prova finale, viene rilasciato un
attestato in base al quale sono assegnate, dagli organismi
competenti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini
dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale,
ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
2. L' attestato di cui sopra costituisce titolo per
l' ammissione ai pubblici concorsi nonchè per l' ammissione
alle diverse classi della scuola secondaria superiore,
secondo le modalità previste dal relativo ordinamento, ai
sensi degli articoli 11 e 14 della predetta legge n. 845.
3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali
siano previsti prove finali ed il conseguimento di attestati
di qualifica, vengono rilasciati certificati di frequenza
oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di
frequenza - profitto.
4. L' attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al
precedente primo comma, sottoscritto dal presidente della
commissione esaminatrice e dal legale rappresentante del
soggetto gestore, viene rilasciato a cura della Regione,
delle province o della città metropolitana, per i corsi di
rispettiva competenza.
ARTICOLO 16
Prove di accertamento
1. Ai corsi di formazione professionale, che si
concludono con prove finali di accertamento di idoneità ,
vengono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno
1 4/ 5 delle ore di formazione previste dall' intero intervento
corsuale, oppure, in caso contrario, previo parere favorevole del
collegio dei docenti.
2. Ove previsto, il passaggio da un ciclo formativo
all' altro di un medesino corso avviene, alla fine di ciascun
ciclo, tramite prove intermedie, espletate dai docenti del
corso, secondo le modalità stabilite dagli indirizzi
didattici del corso. A tali prove sono ammessi anche
allievi esterni che aspirano a frequentare un ciclo
intermedio o terminale, purchè in possesso dei requisiti di
ammissione previsti dai predetti indirizzi.
3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta,
e l' ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti
del corso, in sede di prova intermedia interna.
ARTICOLO 17
Composizione della commissione esaminatrice
1. Le prove finali, di cui al precedente articolo 16, si
svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici, nominate
dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana,
secondo la rispettiva competenza, composte da.
a) il presidente, designato dall' Assessore regionale
competente in materia di formazione professionale;
b) un esperto designato dalla provincia competente
o dalla città metropolitana;
c) da un esperto del Ministero della pubblica istruzione,
designato dal Provveditore agli studi competente per
territorio;
d) da un esperto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, designato dal direttore dell' ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione:
e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori a livello regionale, presenti nella
consulta di cui al precedente articolo 6;
f) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali
o professionali di categoria a livello regionale,
presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6;
g) un rappresentante dell' ente gestore;
h) due docenti interni per ciascun corso interessato
agli esami, scelti, prioritariamente, tra i docenti di materie
professionali.
2. La commissione si intende legittimamente costituita
anche nel caso in cui siano stati designati il Presidente ed
almeno quattro membri.
3. Ai membri della commissione esaminatrice, compresi
i dipendenti pubblici, spetta, a carico dell' ente gestore e
per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella
misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60
e successive integrazioni e modificazioni ed il
rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio.
4. Per i corsi diretti al conseguimento di abilitazione
all' esercizio di una professione, disciplinati da normative
. -
rubinia68.
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E tu Edith dici che con i due link che hai messo, il testo che hai trascritto qui sopra e un commercialista/avvocato con i controc******i si riesce ad aprire?E' così che ha aperto la tua conoscente dell'altro post di Como?
Mamma mia sarebbe favoloso!. -
edith84.
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cicci non lo dico io, lo dice la legge, bisogna andare al comune, carte alla mano, davanti al testo della legge non possono negare . -
rubinia68.
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Urca miseria che bella notizia. Mi sa che le "azioni" Rome Nail Accademy cresceranno in maniera esponenziale e si farà la coda per fare il corso! CITAZIONE (edith84 @ 6/4/2010, 21:50)cicci non lo dico io, lo dice la legge, bisogna andare al comune, carte alla mano, davanti al testo della legge non possono negare
. -
edith84.
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hehe può darsi!
cmq ripeto, io so di gente che ha aperto e sta aprendo anche fuori dal lazio perchè va a fare "rumore" e a far valere le leggi che già esistono. -
l.alfonso.
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davvero davvero davvero?? . -
VeronicaNails.
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scusate ma io ho i miei dubbi... mi informo in università appena possibile,
ma mi sembra molto strano che una legge regionale possa avere efficacia nazionale su una materia così delicata. Vi aggiorno appena possibile!. -
edith84.
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magari veronica facci sapere, l'unica cosa che mi viene da pensare è che se cosi non fosse perchè prendersi l'onere di pubblicarlo sul proprio sito? . -
l.alfonso.
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anche sul sito dell'accademy look c'è scritto che con l'attestato rilasciato si può aprire in qualsiasi regione però dicono anche di avere conferma dal comune di residenza prima di decidere di frequentare il corso . -
VeronicaNails.
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per avere + iscrizioni?
tutto tace... lunedì vado di persona dal docente di riferimento. -
camilla**.
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se davvero si potesse fare, come mai l'apno piuttosto che le case più conosciute o anche su unghie&bellezza non ne parlano? Proprio sulla rivista continuano a ribadire che la figura dell'onicotecnica non ha ancora una regolamentazione a livello nazionale, che non esistono contratti che permettono la liberalizzazione della professione ecc??
invece su questo articolo sembra tutto facile...
Non sto mettendo in dubbio la tua parola eh Edith, ma sarebbe davvero bello. -
edith84.
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no ragazze ma il dubbio è lecito,x quanto credo di aver capito io la legge vale poi è la non conoscenza delle varie amministazioni comunali a rendere tutto più difficile . -
edith84.
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veronica hai novità? . -
VeronicaNails.
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Ciao...
purtroppo non sono riuscita a contattare il docente anche perchè è super impegnato ed abbiamo appena avuto un esame...
un'avvocato che ha studiato nella mia università ha dato un'occhiata alla questione, ma sostanzialmente non ci ho capito niente di quel che mi ha detto...
secondo me l'unica è incaricare un avvocato serio di studiare la questione e di farci sapere qualcosa, senza aspettare le associazioni di categoria, in cui onestamente ho perso fiducia!. -
Giggetta1.
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Andateci piano finchè non si sa qualcosa di preciso, vedo troppo interesse economico a sostenere che il diploma regionale del Lazio sia valido a livello nazionale secondo me... .