Legge 3116 confestetica

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  1. ellyna69
     
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    CAPO II
    ONICOTECNICO
    ART. 11.
    (Onicotecnico).
    1. L’attività di onicotecnico consiste
    nella costruzione, ricostruzione, applicazione
    e decorazione su unghie naturali con
    prodotti specifici a seconda della tecnica
    utilizzata, con periodici interventi correttivi
    per formare unghie artificiali; è inoltre
    consentita l’applicazione di unghie artificiali
    preformate, decorazioni e tutto ciò
    che riguarda il trattamento di bellezza
    delle mani e dei piedi. L’attività di onicotecnico
    comprende ogni prestazione artistica
    eseguita, a esclusivo scopo decorativo,
    sulla superficie di unghie artificiali delle
    mani e dei piedi e le successive lavorazione
    e colorazione delle stesse. L’attività
    di onicotecnico viene eseguita con interventi
    manuali e meccanici e mediante l’uso
    di prodotti con asciugatura ad aria o
    fotoindurenti.
    ART. 12.
    (Istituzione dell’Elenco nazionale degli
    onicotecnici).
    1. È istituito l’Elenco nazionale degli
    onicotecnici, presso il Collegio nazionale.
    2. Il comitato esecutivo del Collegio
    nazionale fissa il contributo obbligatorio
    che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura
    dei costi relativi alle funzioni
    dell’Elenco nazionale degli onicotecnici.
    3. L’iscrizione all’Elenco nazionale degli
    onicotecnici è condizione necessaria per
    l’esercizio dell’attività di onicotecnico.
    ART. 13.
    (Norme regolamentari).
    1. Entro tre mesi dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, con decreto
    del Ministro della giustizia, di concerto
    con il Ministro della salute e con il Ministro
    dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca, sono adottate le norme relative
    all’iscrizione e alla cancellazione dall’Elenco
    di cui all’articolo 12.
    ART. 14.
    (Attività di onicotecnico).
    1. L’attività di onicotecnico può essere
    esercitata in forma autonoma o di rapporto
    di lavoro subordinato.
    2. Ai titolari dell’attività di onicotecnico,
    limitatamente alla vendita e alla
    cessione di prodotti cosmetici inerenti al
    trattamento e al mantenimento della bellezza
    delle mani e dei piedi, non si applicano
    le disposizioni relative alla disciplina
    del commercio al dettaglio, fatto
    salvo quanto eventualmente previsto dalle
    leggi regionali vigenti in materia.
    3. Le imprese già autorizzate, ai sensi
    della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla
    vendita di prodotti cosmetici possono svolgere
    l’attività di onicotecnico a condizione
    che si adeguino alle disposizioni di cui ai
    commi 1 e 2 del presente articolo e a
    quelle di cui agli articoli 15 e 16 della
    presente legge per il conseguimento della
    qualifica professionale.
    ART. 15.
    (Attività delle imprese di onicotecnica).
    1. Le imprese che svolgono attività di
    onicotecnico possono essere esercitate in
    forma individuale o di società, previa iscri-
    zione dei titolari e dei dipendenti all’Elenco
    nazionale degli onicotecnici.
    2. I locali nei quali è esercitata la
    professione di onicotecnico devono rispettare
    i requisiti edilizi e igienico-sanitari
    previsti dalle norme statali e regionali e
    dai regolamenti comunali vigenti in materia.
    ART. 16.
    (Requisiti dell’attività di onicotecnico).
    1. L’esercizio dell’attività di onicotecnico
    è subordinato al possesso dei seguenti
    requisiti:
    a) aver adempiuto all’obbligo di istruzione
    e formazione;
    b) aver superato un corso regionale
    di onicotecnico, comprendente 450 ore di
    formazione con relativo superamento dell’esame
    finale teorico-pratico, e aver svolto
    tre mesi di praticantato presso imprese di
    onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico
    iscritto all’Elenco nazionale oppure
    aver svolto tre anni di attività lavorativa
    qualificata in qualità di onicotecnico
    dipendente a tempo pieno presso un’impresa
    di onicotecnica regolarmente iscritta
    all’Elenco nazionale, corredati da 200 ore
    di teoria e dallo svolgimento di un esame
    finale teorico-pratico, espletati dopo il
    conseguimento dell’obbligo di istruzione e
    formazione.
    2. Lo svolgimento del periodo di praticantato
    è condizione essenziale per
    l’iscrizione all’Elenco nazionale degli onicotecnici.
    ART. 17.
    (Programmi di formazione ed esame finale
    teorico-pratico).
    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca, di
    concerto con i Ministri del lavoro e delle
    politiche sociali e della salute, sono definiti
    l’ordinamento didattico del corso di qua-
    lificazione di onicotecnico, nonché i contenuti
    dell’esame finale teorico-pratico e i
    componenti della commissione di esame.
    2. Le materie fondamentali di insegnamento
    teorico-pratico devono essere impartite
    da docenti e da professionisti nei
    settori relativi alla materia insegnata.
    3. Sono materie di insegnamento:
    a) nozioni generali di anatomia
    umana;
    b) tecniche di ricostruzione in gel e in
    acrilico;
    c) decorazioni e applicazioni su gel e
    acrilico;
    d) dermatologia e malattie della pelle
    e delle unghie;
    e) nozioni generali di cosmetologia;
    f) igiene e profilassi;
    g) nozioni generali di fisica e di
    chimica;
    h) comunicazione;
    i) etica professionale;
    l) primo soccorso;
    m) tutela dell’ambiente e sicurezza
    sul lavoro;
    n) chimica sui materiali d’uso;
    o) legislazione di accesso alla professione;
    p) marketing;
    q) gestione delle risorse umane;
    r) lingua inglese;
    s) informatica;
    t) diritto commerciale e societario;
    u) diritto del lavoro e contratti;
    v) manicure e pedicure;
    z) accoglienza della clientela.
    4. Le regioni organizzano l’esame finale
    teorico-pratico di cui all’articolo 16, comma
    1, lettera b), prevedendo le relative sessioni
    dinanzi a commissioni composte da:
    a) due docenti delle materie svolte;
    b) un commissario interno;
    c) un commissario esterno;
    d) due rappresentanti del Collegio
    nazionale;
    e) due rappresentanti dell’Elenco nazionale
    degli onicotecnici.
    5. Le regioni, per il conseguimento
    della qualifica professionale di onicotecnico,
    hanno facoltà di istituire e di autorizzare
    lo svolgimento dell’esame finale
    previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera
    b), anche presso scuole private, previa
    approvazione delle relative norme di organizzazione
    e funzionamento ed esercitando
    la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
    6. Le scuole professionali già autorizzate
    e riconosciute dai competenti organi
    dello Stato e delle regioni alla data di
    entrata in vigore della presente legge si
    adeguano alle disposizioni dell’articolo 16
    e del presente articolo.
    7. I docenti che insegnano le materie di
    cui al comma 3 devono essere professionisti
    titolati nelle materie di rispettiva
    competenza; i docenti estetisti professionali
    devono essere regolarmente iscritti al
    Collegio nazionale; i docenti delle materie
    relative all’attività di onicotecnico devono
    essere iscritti all’Elenco nazionale degli
    onicotecnici.
    ART. 18.
    (Disposizione transitoria).
    1. Agli onicotecnici che, entro due anni
    dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, dimostrino di avere esercitato
    presso un’impresa di onicotecnico o di estetica
    professionale in qualità di dipendente o
    che dimostrino la titolarità di una partita
    IVA inerente alla suddetta attività, è riconosciuta
    l’iscrizione diretta all’Elenco nazionale
    degli onicotecnici previo superamento
    dell’esame finale teorico-pratico, di cui all’articolo
    16, comma 1, lettera b).


    Cosa ne pensate? Secondo me è assurdo!
     
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  2. alexandrascafetta
     
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    ragazze scusatemi ma sapete se questo è necessario anke x le estetiste ke hanno conseguito il diploma e la specializzazione? Grazie...adoro questo forum...
     
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  3. ellyna69
     
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    Devi andarti a vedere tutta la legge intera, io ho copiato solo la parte relativa all'onicotecnica
     
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2 replies since 1/12/2010, 18:06   52 views
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