-
ellyna69.
User deleted
CAPO II
ONICOTECNICO
ART. 11.
(Onicotecnico).
1. L’attività di onicotecnico consiste
nella costruzione, ricostruzione, applicazione
e decorazione su unghie naturali con
prodotti specifici a seconda della tecnica
utilizzata, con periodici interventi correttivi
per formare unghie artificiali; è inoltre
consentita l’applicazione di unghie artificiali
preformate, decorazioni e tutto ciò
che riguarda il trattamento di bellezza
delle mani e dei piedi. L’attività di onicotecnico
comprende ogni prestazione artistica
eseguita, a esclusivo scopo decorativo,
sulla superficie di unghie artificiali delle
mani e dei piedi e le successive lavorazione
e colorazione delle stesse. L’attività
di onicotecnico viene eseguita con interventi
manuali e meccanici e mediante l’uso
di prodotti con asciugatura ad aria o
fotoindurenti.
ART. 12.
(Istituzione dell’Elenco nazionale degli
onicotecnici).
1. È istituito l’Elenco nazionale degli
onicotecnici, presso il Collegio nazionale.
2. Il comitato esecutivo del Collegio
nazionale fissa il contributo obbligatorio
che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura
dei costi relativi alle funzioni
dell’Elenco nazionale degli onicotecnici.
3. L’iscrizione all’Elenco nazionale degli
onicotecnici è condizione necessaria per
l’esercizio dell’attività di onicotecnico.
ART. 13.
(Norme regolamentari).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sono adottate le norme relative
all’iscrizione e alla cancellazione dall’Elenco
di cui all’articolo 12.
ART. 14.
(Attività di onicotecnico).
1. L’attività di onicotecnico può essere
esercitata in forma autonoma o di rapporto
di lavoro subordinato.
2. Ai titolari dell’attività di onicotecnico,
limitatamente alla vendita e alla
cessione di prodotti cosmetici inerenti al
trattamento e al mantenimento della bellezza
delle mani e dei piedi, non si applicano
le disposizioni relative alla disciplina
del commercio al dettaglio, fatto
salvo quanto eventualmente previsto dalle
leggi regionali vigenti in materia.
3. Le imprese già autorizzate, ai sensi
della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla
vendita di prodotti cosmetici possono svolgere
l’attività di onicotecnico a condizione
che si adeguino alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo e a
quelle di cui agli articoli 15 e 16 della
presente legge per il conseguimento della
qualifica professionale.
ART. 15.
(Attività delle imprese di onicotecnica).
1. Le imprese che svolgono attività di
onicotecnico possono essere esercitate in
forma individuale o di società, previa iscri-
zione dei titolari e dei dipendenti all’Elenco
nazionale degli onicotecnici.
2. I locali nei quali è esercitata la
professione di onicotecnico devono rispettare
i requisiti edilizi e igienico-sanitari
previsti dalle norme statali e regionali e
dai regolamenti comunali vigenti in materia.
ART. 16.
(Requisiti dell’attività di onicotecnico).
1. L’esercizio dell’attività di onicotecnico
è subordinato al possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver adempiuto all’obbligo di istruzione
e formazione;
b) aver superato un corso regionale
di onicotecnico, comprendente 450 ore di
formazione con relativo superamento dell’esame
finale teorico-pratico, e aver svolto
tre mesi di praticantato presso imprese di
onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico
iscritto all’Elenco nazionale oppure
aver svolto tre anni di attività lavorativa
qualificata in qualità di onicotecnico
dipendente a tempo pieno presso un’impresa
di onicotecnica regolarmente iscritta
all’Elenco nazionale, corredati da 200 ore
di teoria e dallo svolgimento di un esame
finale teorico-pratico, espletati dopo il
conseguimento dell’obbligo di istruzione e
formazione.
2. Lo svolgimento del periodo di praticantato
è condizione essenziale per
l’iscrizione all’Elenco nazionale degli onicotecnici.
ART. 17.
(Programmi di formazione ed esame finale
teorico-pratico).
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, sono definiti
l’ordinamento didattico del corso di qua-
lificazione di onicotecnico, nonché i contenuti
dell’esame finale teorico-pratico e i
componenti della commissione di esame.
2. Le materie fondamentali di insegnamento
teorico-pratico devono essere impartite
da docenti e da professionisti nei
settori relativi alla materia insegnata.
3. Sono materie di insegnamento:
a) nozioni generali di anatomia
umana;
b) tecniche di ricostruzione in gel e in
acrilico;
c) decorazioni e applicazioni su gel e
acrilico;
d) dermatologia e malattie della pelle
e delle unghie;
e) nozioni generali di cosmetologia;
f) igiene e profilassi;
g) nozioni generali di fisica e di
chimica;
h) comunicazione;
i) etica professionale;
l) primo soccorso;
m) tutela dell’ambiente e sicurezza
sul lavoro;
n) chimica sui materiali d’uso;
o) legislazione di accesso alla professione;
p) marketing;
q) gestione delle risorse umane;
r) lingua inglese;
s) informatica;
t) diritto commerciale e societario;
u) diritto del lavoro e contratti;
v) manicure e pedicure;
z) accoglienza della clientela.
4. Le regioni organizzano l’esame finale
teorico-pratico di cui all’articolo 16, comma
1, lettera b), prevedendo le relative sessioni
dinanzi a commissioni composte da:
a) due docenti delle materie svolte;
b) un commissario interno;
c) un commissario esterno;
d) due rappresentanti del Collegio
nazionale;
e) due rappresentanti dell’Elenco nazionale
degli onicotecnici.
5. Le regioni, per il conseguimento
della qualifica professionale di onicotecnico,
hanno facoltà di istituire e di autorizzare
lo svolgimento dell’esame finale
previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera
b), anche presso scuole private, previa
approvazione delle relative norme di organizzazione
e funzionamento ed esercitando
la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
6. Le scuole professionali già autorizzate
e riconosciute dai competenti organi
dello Stato e delle regioni alla data di
entrata in vigore della presente legge si
adeguano alle disposizioni dell’articolo 16
e del presente articolo.
7. I docenti che insegnano le materie di
cui al comma 3 devono essere professionisti
titolati nelle materie di rispettiva
competenza; i docenti estetisti professionali
devono essere regolarmente iscritti al
Collegio nazionale; i docenti delle materie
relative all’attività di onicotecnico devono
essere iscritti all’Elenco nazionale degli
onicotecnici.
ART. 18.
(Disposizione transitoria).
1. Agli onicotecnici che, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dimostrino di avere esercitato
presso un’impresa di onicotecnico o di estetica
professionale in qualità di dipendente o
che dimostrino la titolarità di una partita
IVA inerente alla suddetta attività, è riconosciuta
l’iscrizione diretta all’Elenco nazionale
degli onicotecnici previo superamento
dell’esame finale teorico-pratico, di cui all’articolo
16, comma 1, lettera b).
Cosa ne pensate? Secondo me è assurdo!. -
alexandrascafetta.
User deleted
ragazze scusatemi ma sapete se questo è necessario anke x le estetiste ke hanno conseguito il diploma e la specializzazione? Grazie...adoro questo forum... . -
ellyna69.
User deleted
Devi andarti a vedere tutta la legge intera, io ho copiato solo la parte relativa all'onicotecnica .