Petizione

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  1. ellyna69
     
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    Per fare si che ascoltino la petizione e le nostre voci dobbiamo:
    inviare il testo della petizione, compilato dove richiesto con i nostri dati personali, via posta tradizionale (lettera) al ministero del lavoro, ministero per le pari opportunità, provincia di appartenenza.

    Lo stesso testo debitamente compilato va inviato una volta a settimana, facciamo ogni lunedì, via mail.

    Facciamolo tutti e facciamolo subito. Se molte lettere di petizione arrivano uguali e quasi contemporaneamente, se ogni lunedì si ritrovano la casella di posta intasata dalle nostre mail, se siamo costant e insistenti, allora dovranno per forza notarci.

    Ognuna di noi è fondamentale. Ci serve l’aiuto di tutti. La partita adesso è in mano nostra! Spedite e condividete questa iniziativa!

    Grazie mille a tutti/e!!!


    Per l'indirizzo della provincia di appartenenza, visto che ognuno deve mettere la propria, una ricerca su google vi farà trovare facilmente quanto desiderato.

    Indirizzo postale ministero del lavoro: Al Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, On. Maurizio Sacconi, Via Veneto, 56. 00187 Roma.
    indirizzo e-mail: [email protected]

    Ministero delle pari opportunità: Alla Ministra per le Pari Opportunità, on. Mara Carfagna, Largo Chigi, 19 - Roma.
    indirizzo email: [email protected]


    A:
    Ministero del Lavoro

    Ministero per le Pari Opportunità
    Provincia di………………

    * * *
    La sottoscritta …………………………., nata a … (…) il ……….., residente a ……………………………….., C.F. …………………….,
    premesso che
    - Ha conseguito attestato di ……………… in data………………..
    - Attestato di………….. in data………………………
    - Attestato di………… in data………………………..
    considerato che
    - svolgo da anni …………… attività di professionista delle unghie (chiamato Onicotecnico in tutta Italia, pur non essendo riconosciuto dalle istituzioni) che implica la decorazione ed applicazione unghie, escludendo ogni forma di intervento chirurgico e l’uso di qualsiasi materiale o strumento idoneo a modificare e/o alterare la struttura del dito o dell’unghia, applicando unghie artificiali rimuovibili in qualsiasi momento e senza effetti invasivi sul corpo o tali da arrecare un potenziale danno alla salute o alla persona;
    - tale attività si differenza nettamente da quella di estetista, che invece si contraddistingue per interventi molto vicini alla fisiologia e relativamente alla quale la legislazione italiana prevede che per l’ottenimento della qualifica e l’esercizio dell’ attività sia necessaria una formazione della durata di tre anni presso istituto professionale riconosciuto;
    - sulla base delle modalità operative sopra citate (e come confermato da TAR Veneto, sez. III, n. 4327, 21 dicembre 2001, Tribunale di Torino, 4 aprile 2001, n. 2891 e Tribunale Perugia, procedimento V.G. 464/2005 nonché procedimento V.G. 712/2007, T.A.R. Venezia, sez. III, sez. III, 21 dicembre 2001, n. 4327) la qualifica di Professionale di Tecnico delle Unghie (chiamato Onicotecnico in tutta Italia, pur se non riconosciuto dalle istituzioni) è da considerarsi esclusa dalla normativa di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante la “disciplina dell’attività di estetista” e che pertanto le competenze professionali e tecniche specificamente richieste da l’attività da me svolta non sono qualificate né riconosciute dal diverso titolo di “estetista”;
    - la stessa professione da me svolta è riconosciuta come distinta e separata da quella di estetista, da numerosi paesi facenti parte della Comunità Europea, come ad esempio Regno Unto, Germania, Svezia, Danimarca, Olanda, Austria, e che il principio che vige nei paesi membri della UE è improntata alla realizzazione del principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, nonché del mutuo riconoscimento;
    - specificamente in materia di onicotecnica sono stati presentati due progetti di legge (il primo, n. 911, presentato al Senato il 16 luglio 2008, assegnato il 17 settembre 2008; il secondo, n. 3116, presentato alla Camera il 13 gennaio 2010 ed assegnato l’8 febbraio 2010) volti a disciplinare in modo uniforme a livello nazionale la professione di onicotecnico, attribuendole un riconoscimento formale ed una disciplina specifica in punto di formazione ed esercizio dell’attività diversa da quella del titolo di estetista;
    considerato che
    - l’attività di cui in oggetto non prevede l’utilizzazione di strumenti che possono essere pericolosi o dannosi, né richiede speciali competenze ai fini di evitare danni gravi e irreparabili alla persona, ma la cui abilità è possibile ottenere grazie ad un percorso formativo specifico di specializzazione diverso ed ontologicamente “altro” rispetto a quanto attestato dalla qualifica di “estetista”;
    - quella di onicotecnico non è da considerarsi professione soggetta alla normativa di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;
    - anche qualora si volesse fare rientrare detta attività nel campo estetico e della manicure, alla luce di quanto esposto supra, si tratterebbe comunque di attività soggetta al riconoscimento di cui alle predette direttive comunitarie, alla relativa disciplina di recepimento, nonché conformemente ai progetti di legge in fase di valutazione;
    - detta attività non risulta allo stato soggetta ad alcuna forma di disciplina implicante particolari oneri di carattere formale, oneri e adempimenti che pertanto non possono essere applicati in via interpretativa;
    rilevato che
    - allo stato attuale esistono contrastanti discipline regionali, le quali talvolta inquadrano detta attività tra quelle esercitabili unicamente dagli estetisti, talaltra la considerano invece un’attività libera e pertanto non soggetta ad alcuna forma di qualifica in particolare facendo rientrare le imprese che esercitano l’attività in questione tra le imprese artigiane. Sul punto, a titolo esemplificativo e tuttavia sintomatico dell’incertezza della situazione in essere, si può fare riferimento, in primo luogo, al sistema adottato dalla Regione Lazio, la quale, sulla base della legge 25 febbraio 1992, n. 23 e come attestato anche da parere della Commissione Regionale per l’Artigianato approvato nella seduta del 25/11/2008 avente ad oggetto “Linee applicative in materia di DM 37/2008, onicotecnica e unità locali”, riconosce la possibilità di iscrivere tale attività autonomamente all’albo artigiani soltanto ove comprende prestazioni artistiche consistenti nell’apposizione e decorazione di unghie artificiali preformate, subordinando tale iscrizione al superamento di un corso di qualificazione della durata non inferiore a 200 ore, presso scuole riconosciute dalla Regione. Parimenti, per il Friuli Venezia Giulia, l’art. 13 del “Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»” approvato con decreto Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. sancisce che può rientrare nell'oggetto dell’attività principale dell’impresa artigiana l’attività [...] di applicazione e decorazione di unghie artificiali. [...] tale attività non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell’attività di estetista.
    - anche ai fini dell’iscrizione camerale si riscontrano differenti qualificazioni, facendo rientrare tale attività talvolta nel codice 93.05.0 come “altri servizi alla persona” (ita Salerno, Lecce, Calabria e Sardegna), altre volte sub codice 93.02.02 “servizi dei saloni di parrucchiere” (Firenze);
    - risultano pendenti proposte di legge volte a dettare una disciplina normativa uniforme a livello nazionale
    considerato che
    - le attuali differenze ed incongruenze normative supra evidenziate fanno emergere una grave violazione delle norme costituzionali, non solo sul piano “esterno”, per quanto attiene al recepimento del diritto comunitario, ma anche con riferimento al sistema dei diritti costituzionalmente garantiti a livello interno, determinando in particolare una violazione di fatto dell’art. 3, a fronte di una forte ed arbitraria disparità di trattamento determinata ratione loci, nonché, in punto di diritto al lavoro e della garanzia della libertà di iniziativa economica privata, degli artt. 4, 35 e 41 Cost.; sotto questo ultimo profilo, infatti, va rilevato che, se da un lato è vero che il diritto al lavoro costituzionalmente garantito non implica l’imposizione allo Stato di un obbligo positivo di assegnare a tutti i cittadini un lavoro, né attribuisce ai singoli un diritto soggettivo a svolgere il lavoro che più amano, dall’altro lato comporta senza ombra di dubbio, letto in combinato disposto con l’art. 3 Cost., un vincolo quantomeno negativo in capo allo Stato ed al suo apparato nel senso di non ostacolare la piena libertà dello sviluppo della persona umana in ogni sua dimensione, compresa quella lavorativa, la quale costituisce una aspetto importante (per non dire preponderante, quantomeno dal punto di vista quantitativo temporale) nella vita di ogni cittadino;
    - che tale violazione genera non solo una situazione di disagio dal punto di vista amministrativo, ma è altresì fonte e occasione di creazione di forme di lavoro “sommerso”;
    - che tale violazione permette lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici in possesso delle abilità tecniche e teoriche necessarie alla professione di Onicotecnico da parte di altri soggetti del comparto bellezza.
    - che tale violazione non consente la serena ed uniforme possibilità di sviluppo della attività di Onicotecnico e del mercato tutto, che sarebbe invece occasione di creazione di nuove imprese, creazione di nuovi posti di lavoro, aumento di introiti per l’erario.
    ritenuto che
    gli elementi di cui supra sono idonei a spingermi a richiederVi, in qualità di cittadina italiana, cittadina europea, lavoratrice con pari diritti e pari dignità, a discutere ed approvare uno dei disegni di legge attualmente giacenti in parlamento, al fine di riconoscere ufficialmente la figura professionale di Onicotecnico (chiamato anche Tecnico delle Unghie o Professionista delle Unghie), con una serie di regole e leggi che stabiliscano in maniera univoca per tutto il territorio italiano, senza distinzioni o differenze:
    - un percorso formazione,
    - la deontologia professionale,
    - i protocolli

    Voglio lavorare con pari dignità, diritti e doveri, di ogni altro cittadino italiano ed europeo e sono certa che il mio appello, simile a quello di migliaia di persone nelle mie stesse condizioni, non passerà sotto silenzio e non verrà ignorato.



    In fede

    XXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYY
    Cittadina e lavoratrice.

    Data: Luogo:
     
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  2. sys-nail
     
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    GRAZIE Elly per qs segnalazione troppo importante

    IO CI SONO!!! x me ok l'invio delle mail cicliche di lunedì

    ho fatto un paio di telefonate alla mia provincia per essere sicura degli indirizzi (fisico e mail) a cui inviare la petizione ed ecco i dati per la provincia di Pavia:

    Vittorio Poma
    Uffici Sede della Provincia, Piazza Italia 2 Pavia

    e-mail: [email protected]

    mi è stato consigliato di allegare fotocopia (per l'invio cartaceo) e immagine scan (per l'invio elettronico) del documento di identità per rendere autentica la propria copia della petizione.

    Ragazze proviamoci, cerchiamo di cambiare la nostra condizione iniqua se siamo unite ce la faremo!!!

    Edited by sys-nail - 30/3/2011, 18:00
     
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  3. ellyna69
     
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    Grazie sys, è una cosa importantissima ed io ci credo molto. Sto comunque raccogliento informazioni perchè c'è la possibilità di essere formati nel lazio per poi lavorare in tutta italia, ma vi farò sapere di più. Io non ho aggiunto la fotocopia del cocumento mannaggia, ne dovrò inviare un altra!

    Solo rimanendo unite si può cambiare qualcosa!
     
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  4. lella.
     
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    ragazze che fine ha fatto questa iniziativa? si è mosso qualcosa?
     
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3 replies since 30/3/2011, 15:29   61 views
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